Il rimborso delle imposte estere secondo le disposizioni convenzionali
Il certificato di residenza fiscale estero è sufficiente a soddisfare le condizioni per il rimborso previste dall’art. 29 CDI CH-ITA
MAS SUPSI in Tax Law,
Fiduciario Commercialista,
Direttore G & J Consulting Company SA, Lugano
Corte di Cassazione, Ordinanza del 6 novembre 2023, n. 30779.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 30779 del 6 novembre 2023 ha fornito un’interpretazione favorevole al contribuente, residente svizzero, secondo la disposizione dell’art. 29 par. 2 CDI CH-ITA, confermando la validità della richiesta di rimborso corredata dall’attestato ufficiale di residenza fiscale rilasciato dall’autorità fiscale svizzera. L’Agenzia delle Entrate non può pretendere maggiori informazioni e dati fiscali rispetto a quanto previsto dalla CDI CH-ITA, così come la conferma dell’effettiva imposizione nello Stato di residenza, al fine di concedere il rimborso delle imposte su redditi da pensione che la CDI CH-ITA attribuisce come potestà impositiva esclusivamente allo Stato di residenza.
- Introduzione
- Cassazione, sez. V, Ordinanza n. 30779 del 6 novembre 2023
- Il regime convenzionale dei redditi da pensione estera
- La prassi procedurale per il rimborso delle imposte italiane secondo l’applicazione della CDI CH-ITA
- L’interpretazione “estensiva” dell’Agenzia delle Entrate del diritto convenzionale al rimborso di imposta
- Conclusioni