I Cantoni secondari possono procedere a ricuperi d'imposta anche se hanno emesso una decisione definitiva prima del Cantone di sede
Il Tribunale federale ha deciso di abbandonare la sua giurisprudenza basata sulla DTF 139 I 64. Questo avrà implicazioni pratiche importanti per i Cantoni nei rapporti intercantonali
Professore SUPSI di diritto tributario
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_14/2023 del 21 novembre 2023; A. SA contro Autorità fiscale del Canton Ginevra.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’Autorità fiscale ginevrina, ribaltando la decisione della Corte di giustizia, la quale ha ritenuto che il Fisco cantonale non avesse il diritto di procedere ad un ricupero d'imposta nei confronti della contribuente che aveva una succursale nel Cantone (luogo del domicilio fiscale secondario), in quanto aveva emesso le proprie decisioni definitive (e non provvisorie) di tassazione per gli anni dal 2011 al 2013 prima che il Canton Zurigo (luogo del domicilio fiscale primario), avesse emesso le proprie decisioni di tassazione. Il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che la precedente giurisprudenza riferita alla DTF 139 I 64, che stabilisce che il Cantone secondario perde il diritto di procedere ad un ricupero d'imposta se ha emesso una decisione definitiva di tassazione prima del Cantone sede, deve essere abbandonata. Infatti, tale giurisprudenza interferisce nelle competenze del Cantone secondario, in quanto non può emanare la propria decisione di tassazione (definitiva) fintantoché non che sia emessa la tassazione definitiva del Cantone principale. Questa giurisprudenza non può essere inoltre dedotta dall'art. 53 LAID, che stabilisce in modo esaustivo i motivi che permettono di procedere ad un ricupero d'imposta. Il Tribunale federale ha, quindi, rinviato la causa al Tribunale cantonale affinché possa procedere agli accertamenti di fatto necessari per verificare se le condizioni per procedere al ricupero d'imposta e alla procedura per sottrazione d'imposta siano soddisfatti.
(traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
- I fatti iniziali
- La decisione del Tribunale federale
- Le diverse argomentazioni
- La valutazione del Tribunale federale
- La procedura di tassazione nei casi intercantonali
- Il Cantone secondario può anticipare il Cantone primario con le decisioni di tassazione e procedere poi ad un ricupero d’imposta (con multa) in caso di correzione?
- Secondo la giurisprudenza il Cantone di domicilio fiscale accessorio può procede soltanto con una tassazione provvisoria e se non lo fa, perde anche il diritto al ricupero d’imposta
- Il principio della decadenza del diritto del Cantone di ricupero d’imposta non va però più bene per il Tribunale federale!
- I motivi alla base del cambio di giurisprudenza
- Conclusioni