Royalties, effettivo beneficiario e società operativa: questioni vecchie e nuove nell’applicazione della CDI italo-svizzera
Presupposti e limiti per la qualifica di “effettivo beneficiario” a un soggetto sub-licenziante di proprietà industriali

Professore ordinario di diritto tributario
nell’Università di Ferrara
Sentenza della Corte di giustizia tributaria (CGT) dell’Emilia-Romagna, causa n. 292, del 2 ottobre 2023.
Secondo la Corte di giustizia tributaria (CGT) dell’Emilia-Romagna (causa n. 292, del 2 ottobre 2023) può beneficiare della minor ritenuta convenzionale prevista dal Trattato italo-svizzero contro le doppie imposizioni la società elvetica che non sia titolare della proprietà industriale concessa in licenza, ma mera licenziataria. Le norme pattizie non hanno natura agevolativa, pertanto l’onere della prova in merito ai requisiti per il loro disconoscimento insiste sull’Amministrazione finanziaria che ne contesti l’applicazione. Qualora il soggetto percettore di passive income (in Svizzera) non avesse rispettato i requisiti previsti, avrebbe dovuto trovare applicazione la (minor) ritenuta alla fonte prevista tra stato del soggetto pagatore (Italia) e quello dell’effettivo beneficiario, ancorché terzo rispetto alla controversia (nel caso di specie, gli USA).
- Introduzione: l’effettivo beneficiario di royalties nella giurisprudenza di merito
- L’art. 12 CDI ITA-CH e la qualificazione del regime pattizio (agevolazione o meno)
- Il beneficiario delle royalties nel quadro di contratti “a catena”: i parametri di riferimento
- Un obiter dictum: l’applicazione “a cascata” delle CDI nell’ipotesi di gruppi transnazionali
- Considerazioni conclusive: un quadro coerente per la fiscalità degli intangibles fra Svizzera e Italia