Note minime sui recenti sviluppi relativi alla clausola del “beneficiario effettivo”
La recente giurisprudenza di merito fornisce chiarimenti sul riparto dell’onere della prova in relazione al “beneficiario effettivo” del flusso reddituale

Riccardo Lancia
Avvocato,
Associate presso LMS Studio Legale
PhD Candidate presso l’Università LUISS
Master in Corporate Tax Law presso l’Università Sapienza
L.M. in Giurisprudenza presso l’Università LUISS
Il presente contributo si propone l’obiettivo di analizzare la sentenza del 2 ottobre 2023, n. 929, della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dell’Emilia-Romagna riguardante la clausola del “beneficiario effettivo” e il relativo onere della prova. Il contributo ricostruisce la disciplina del beneficiario effettivo, tenendo conto della posizione dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza, sia essa di legittimità che di merito.
Indice
- Premessa: i fatti oggetto della pronuncia in rassegna
- La decisione della CGT di II Grado dell’Emilia-Romagna
- Il quadro normativo di riferimento
- Il beneficiario effettivo del flusso reddituale
- La giurisprudenza di legittimità sul beneficiario effettivo
- La prova della qualità di “beneficiario effettivo”
- L’onere della prova in materia di beneficiario effettivo
- Conclusioni