L’uso del mezzo privato non è deducibile per motivi di risparmio di tempo inferiore ad un’ora e per figli
Se il risparmio di tempo è inferiore ad un’ora al giorno, l’uso del mezzo di trasporto pubblico è accettabile, mentre l’accompagnamento dei figli a scuola è irrilevante, trattandosi di una necessità familiare
Professore SUPSI di diritto tributario
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023; A. e B. contro Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino.
I ricorrenti sostengono di dipendere ambedue dal veicolo privato per recarsi al lavoro. Ciò sarebbe dovuto ad un elevato risparmio di tempo (per il marito), nonché al fatto di accompagnare i figli alle rispettive sedi scolastiche durante il tragitto verso il luogo lavoro (per la moglie). Per quanto riguarda il risparmio di tempo è risultato che esso è inferiore ad un’ora al giorno per cui l’uso del mezzo di trasporto pubblico è accettabile. La compatibilità del tragitto verso il luogo lavoro con l’accompagnamento dei figli a scuola è per contro irrilevante, trattandosi di una necessità familiare ininfluente ai fini fiscali. Anche il riferimento alla Legge sulla parità dei sessi non è pertinente, dal momento che essa non disciplina alcuna questione fiscale. La scelta del luogo di residenza è oltretutto autonoma e le conseguenze che ne derivano non hanno nulla a che vedere con l’uguaglianza.
- I fatti iniziali
- I coniugi fanno valere importanti spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro
- Il Fisco non riconosce le spese di trasporto della moglie
- I coniugi reclamano contro la decisione di tassazione
- Il Fisco accoglie solo parzialmente i reclami
- I coniugi si rivolgono senza successo alla Camera di diritto tributario
- Il ricorso al Tribunale federale
- Conclusioni