La responsabilità solidale dei coniugi
Analisi del campo di applicazione degli artt. 12 LT e 13 LIFD, considerando le condizioni, la nascita, la decadenza e il riparto del debito d’imposta e degli acconti versati da parte dei coniugi e dei partner registrati
Professore SUPSI di diritto tributario
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
I coniugi e partner registrati sono solidalmente responsabili al pagamento dell’imposta complessiva. Ciò significa che l’autorità fiscale può richiedere ad entrambi i coniugi il pagamento dell’imposta complessiva, anche se fosse dovuta soltanto da uno dei due. Le condizioni per rientrare nel campo di applicazione degli artt. 12 cpv. 1 LT e 13 cpv. 1 LIFD sono, segnatamente, quelle di essere coniugati, vivere in comunione domestica, sottostare all’imposizione congiunta ed essere solvibili. Per contro, la responsabilità solidale decade quando i coniugi sono separati di fatto o di diritto o divorziano, uno di loro è insolvente o in caso di decesso. In particolare, la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (artt. 12 cpv. 2 LT e 13 cpv. 2 LIFD). Si segnala, inoltre, che unicamente ai fini dell’imposta cantonale ticinese, è possibile fare richiesta per iscritto entro trenta giorni dalla data di intimazione della tassazione per far decadere la responsabilità solidale. Per quanto attiene alla restituzione degli acconti versati ai coniugi che non sottostanno più all’imposizione congiunta, il Canton Ticino ha previsto dal 2023 di attribuire la metà degli acconti a ciascun coniuge, a meno che essi non presentino una richiesta di diversa ripartizione all’autorità fiscale.
- Introduzione
- La responsabilità solidale tra coniugi
- La responsabilità solidale dei genitori per i debiti d’imposta ancora dovuti dai figli e quelli futuri
- Conclusioni