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2024/10/Diritto tributario svizzero/Fusione di risanamento tra società sorelle
Lisa Airoldi (2024) Fusione di risanamento tra società sorelle. Novità fiscali (10) pp. 565-571 ISSN 2235-4573
Diritto tributario svizzero
10/2024

Fusione di risanamento tra società sorelle

Conseguenze fiscali per le società e per i titolari di diritti di partecipazione

Lisa Airoldi
Lisa Airoldi

M.A. HSG, Esperta fiscale dipl. fed.
Titolare LCA Tax Consulting SA, Locarno

Disclaimer
Il presente contributo è la traduzione in italiano dell’articolo “Sanierungsfusion zwischen Schwestergesellschaften” pubblicato in giugno 2024 nella rivista online zsis) 2/2024 (publ.zsis.ch/A8-2024). Entrambi i documenti sono stati redatti da Lisa Airoldi.

Secondo il diritto commerciale, una società è da risanare quando il suo bilancio presenta una perdita di capitale ai sensi dell’art. 725a CO o un’eccedenza di debiti ai sensi dell’art. 725b CO. Ai fini fiscali, invece, il bisogno di risanamento sussiste quando vi sono perdite riportate e la società non dispone di riserve palesi e/o occulte sufficienti a coprire le perdite contabilizzate (bilancio deficitario propriamente detto). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, affinché la ripresa di perdite riportate nell’ambito di una fusione di risanamento sia riconosciuta fiscalmente, deve sussistere una certa continuità economica. A tal fine viene richiesto che, in una prospettiva dinamica, sussistano ragioni economico-aziendali per la fusione. Non è, invece, determinante se al momento della fusione la società da risanare dispone ancora di un’attività operativa funzionante e se questa viene mantenuta dopo la fusione. La ripresa delle perdite riportate è, inoltre, esclusa in caso di elusione fiscale. Per i detentori delle partecipazioni nelle società sorelle oggetto di fusione risultano conseguenze ai fini dell’imposta sul reddito se le partecipazioni sono detenute nella sostanza privata, nella misura in cui le riserve non qualificate come riserve da apporti di capitale scompaiono (applicazione della teoria del triangolo). Per contro, una fusione di risanamento tra società sorelle non comporta, in linea di principio, conseguenze ai fini dell’imposta sul reddito o sull’utile per l’azionista che detiene i diritti di partecipazione nella sostanza commerciale. Tuttavia, ciò vale solo se la somma dei valori determinanti per l’imposta sul reddito o per l’imposta sull’utile delle partecipazioni resta invariata (applicazione del principio del valore contabile e della teoria del triangolo modificata). Se nell’ambito di una fusione di risanamento tra società sorelle scompaiono riserve non qualificate come riserve da apporti di capitale, si è in presenza di una prestazione valutabile in denaro assoggettata all’imposta preventiva. Dal momento che il risanamento di una società in difficoltà spetta ai soci della società da risanare, il titolare delle quote è considerato il beneficiario della prestazione e l’imposta preventiva è da traslare a questa persona (applicazione della teoria del beneficiario diretto modificata).

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