La prescrizione del diritto di riscossione
Esame della disciplina vigente nell’imposta federale diretta e nelle imposte cantonali e comunali ticinesi
Avvocato,
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Studio legale notarile Toffoli & Sala, Chiasso
La prescrizione è un principio generale del sistema giuridico svizzero, che opera quindi anche nel diritto fiscale. La LIFD e la LT prevedono due distinti regimi di prescrizione: uno per il diritto di tassare; l’altro (oggetto di questo contributo) per il diritto di riscuotere le imposte. La legge distingue due tipi di termini entro i quali un credito fiscale accertato deve essere riscosso, pena la sua estinzione: il termine relativo, che può essere sospeso o interrotto da eventi particolari; e quello assoluto, che non subisce alcun arresto. Le norme sulla prescrizione relativa della riscossione rinviano a quelle previste per il diritto di tassare: si tratta di una scelta legislativa inadeguata, incapace di tener conto delle differenze tra le due procedure e che genera problemi di applicazione. Vi sono poi altri regimi giuridici, di natura non fiscale, che influenzano i termini di prescrizione in ambito di riscossione: si tratta delle peculiarità regolate dalla LEF e dell’ipoteca legale in favore dell’autorità fiscale. Infine, diversamente da quanto accade nel diritto civile, LIFD e LT non disciplinano esplicitamente le conseguenze giuridiche dell’intervenuta prescrizione sui crediti fiscali. Questa lacuna genera ulteriori incertezze applicative. Una revisione della specifica norma appare quindi auspicabile: il contributo propone una formulazione idonea a risolvere le criticità rilevate.
- Introduzione
- Generalità
- Regimi prescrittivi nella LIFD, nella LT e nella LAID
- Prescrizione del diritto di tassare
- Prescrizione del diritto di riscuotere l’imposta federale diretta
- Prescrizione del diritto di riscuotere le imposte cantonali ticinesi
- Prescrizione del diritto di riscuotere le imposte comunali ticinesi
- Prescrizione del diritto di riscuotere le spese e le multe
- Relazioni tra l’imposta federale diretta e le normative cantonali
- La prescrizione del diritto di riscuotere
- Notifica della decisione di tassazione
- Computo dei termini di prescrizione
- Osservanza del termine di prescrizione
- Sospensione e interruzione del termine di prescrizione relativo
- Motivi di impedimento o sospensione del termine (art. 120 cpv. 2 LIFD; art. 193 cpv. 3 LT)
- Pendenza di un rimedio giuridico (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a LT)
- Credito fiscale assicurato da garanzie o concessione di una dilazione di pagamento (art. 120 cpv. 2 lett. b LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. b LT)
- Mancanza di domicilio o dimora fiscale in Svizzera del contribuente o del corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 2 lett. c LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. c LT)
- Motivi che fanno decorrere un nuovo termine (art. 120 cpv. 3 LIFD; art. 193 cpv. 4 LT)
- Atto ufficiale dell’autorità fiscale (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 4 lett. a LT)
- Riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD; art. 193 cpv. 4 lett. b LT)
- Presentazione di una domanda di condono (art. 120 cpv. 3 lett. c LIFD; art. 193 cpv. 4 lett. c LT)
- Promovimento di un’azione penale (art. 120 cpv. 3 lett. d LIFD; art. 193 cpv. 4 lett. d LT)
- Motivi di impedimento o sospensione del termine (art. 120 cpv. 2 LIFD; art. 193 cpv. 3 LT)
- Prescrizione del diritto di riscuotere il ricupero di imposta (art. 151 ss. LIFD; art. 236 ss. LT)
- Regimi speciali
- Effetti della prescrizione del diritto di riscuotere
- Sintesi