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2024/Edizione spciale Novità fiscali - FiTi/Diritto tributario svizzero/Interessi su crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera corrisposti a creditori residenti all’estero
Sara Scalmana (2024) Interessi su crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera corrisposti a creditori residenti all’estero. Novità fiscali (Edizione spciale Novità fiscali - FiTi) pp. 36-40 ISSN 2235-4573
Diritto tributario svizzero
09/2024

Interessi su crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera corrisposti a creditori residenti all’estero

Quali le conseguenze fiscali?

Sara Scalmana
Sara Scalmana

Esperta fiscale dipl.
Avvocato
MLaw, MAS SUPSI in Tax Law
Fiduciaria Mega SA, Lugano

L’art. 5 cpv. 1 lett. c LIFD disciplina un particolare criterio di collegamento per le persone fisiche che non hanno il proprio domicilio o dimora fiscale, rispettivamente l'art. 51 cpv. 1 lett. d per le persone giuridiche, che non hanno la loro sede o amministrazione effettiva in Svizzera rinvenibile nella loro titolarità o nell’essere o usufruttuari di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi siti in Svizzera. Questa disposizione deroga, fondamentalmente, ad una regola di carattere generale per la quale i redditi della sostanza mobiliare derivanti da crediti vantati da soggetti non considerati residenti in Svizzera e che non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta preventiva non sono suscettibili di determinare un’appartenenza economica del soggetto percettore. La ratio che ci aiuta a comprendere la norma può ravvisarsi nell’evoluzione normativa che si è avuta con il pegno immobiliare collocandolo tra i diritti di credito e svincolandolo, fondamentalmente, dal fondo al quale afferisce. Questo istituto ha, infatti, assunto un’importanza via via crescente come strumento di garanzia di pretese personali e come mezzo per favorire la circolazione della sostanza immobiliare. La problematica che ne nasce è qualificare il reddito derivante da crediti che siano garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi in Svizzera. Poiché, se da un lato, è vero che la cartolarizzazione dei titoli li possa far rientrare nei redditi da sostanza mobiliare è pur vero che il legame diretto (o indiretto) con un fondo li rende ontologicamente assimilabili più al reddito della sostanza immobiliare. E ciò in ragione di tutte le situazioni giuridiche che afferiscono al creditore di somme garantite da pegno immobiliare che lo avvicinano, anche con riferimento al rischio di credito, sensibilmente al titolare del diritto reale più che al titolare di un diritto di credito generico, cioè non garantito da alcun pegno immobiliare. Il presente contributo vuole, pertanto, affrontare la disciplina a livello nazionale e internazionale e le problematiche che sottendono a questa fattispecie.

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