Fondo pensione estero e trattamento fiscale nel Cantone Ticino
Criteri per l’assimilazione delle pensioni estere alla previdenza professionale ed individuale elvetica
MLaw,
MAS SUPSI in Tax Law
Considerata l’importante mobilità internazionale, è sempre più frequente che tra i contribuenti assoggettati illimitatamente alle imposte in Svizzera, rispettivamente nel Canton Ticino, vi sia chi è beneficiario di “pensioni” provenienti dall’estero. Secondo le disposizioni del M-OCSE, al quale le CDI stipulate dalla Svizzera si ispirano, le pensioni di natura “privata” – da ovunque queste provengano – sono imponibili nello Stato di residenza del contribuente (art. 18), come i cd. “altri redditi”, di cui all’art. 21. Quindi, previa verifica della competenza impositiva secondo la CDI applicabile, sul piano interno, quali considerazioni entrano in linea di conto per stabilire se una pensione estera può beneficiare del medesimo trattamento fiscale riservato al secondo o terzo pilastro A? In particolare, quando un capitale previdenziale proveniente dall’estero può scontare l’aliquota agevolata prevista dall’art. 38 LIFD, rispettivamente dall’art. 38 LT? Il seguente contributo si propone di presentare i criteri suggeriti dal Gruppo di lavoro Previdenza della CSI per l’analisi di comparabilità di un fondo pensione estero con la previdenza professionale e individuale vincolata elvetica. Per un’applicazione concreta dei criteri si rimanda ai casi pratici elaborati e pubblicati dal citato Gruppo di lavoro.