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2023/9/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/Imposizione del valore locativo di immobili siti all’estero
Taulant Gërbiqi (2023) Imposizione del valore locativo di immobili siti all’estero. Novità fiscali (9) pp. 576-579 ISSN 2235-4573
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
09/2023

Imposizione del valore locativo di immobili siti all’estero

Il contribuente è gravato dall’onere della prova nel far valere un valore locativo estero oppure la sua completa esenzione ai fini della determinazione dell’aliquota per l’imposta sul reddito

Taulant Gërbiqi
Taulant Gërbiqi

Assistente scientifico,
Centro competenze tributarie della SUPSI
BLaw, Università di Lucerna

Sentenza TF n. 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023; A. contro Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino

In questa sentenza il Tribunale federale ha ribadito che le autorità fiscali del Canton Ticino hanno giustamente fissato il valore locativo al 6% del valore di stima, al netto dei costi di manutenzione forfettari. Il contribuente non è stato in grado di dimostrare in modo credibile nel corso della procedura che l’immobile non fosse abitabile e che pertanto non dovesse essere considerato alcun valore locativo. In particolare, le perizie private, come quelle presentate dal contribuente nel corso della procedura, sono in linea di principio inidonee a stabilire il valore locativo. Per quel che concerne la determinazione forfettaria del valore locativo, all’estero è possibile deviare da essa solo in presenza di un documento ufficiale che attesti il valore locativo estero. Tuttavia, la perizia estera deve adempiere a degli standard elevati, affinché possa essere stabilita una comparabilità con la prassi di valutazione svizzera.

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