Il domicilio fiscale dei coniugi e il riparto dei loro elementi imponibili
L’imposizione congiunta dei coniugi alla luce delle regole di assoggettamento limitato e illimitato in più giurisdizioni fiscali

Avvocato, MLaw
Partner, MCE Avocats,
Studio Legale e notarile, Lausanne
Il diritto fiscale svizzero prevede che il reddito e la sostanza (a livello cantonale) di coniugi (o partner registrati) non separati legalmente o di fatto si cumulano, qualunque sia il regime dei beni. In determinati casi, i fattori imponibili dei coniugi si trovano in giurisdizioni fiscali diverse sia a livello intercantonale che internazionale. Inoltre, i coniugi possono disporre, in specifiche fattispecie, di domicili fiscali principali distinti. In questi casi, occorre procedere ad un riparto intercantonale e/o internazionale dei fattori imponibili. Lo scopo del presente articolo è dapprima di presentare i criteri per determinare il domicilio fiscale dei coniugi e, in seguito, di esaminare succintamente le regole di riparto dei loro fattori imponibili.