I conflitti di doppia residenza fiscale in caso di trasferimento in corso d’anno
Analisi della doppia residenza fiscale italo-svizzera alla luce dei chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria sul criterio del “frazionamento del periodo d’imposta”

Dottore commercialista e revisore contabile
ODCEC Milano
Studio Biscozzi Nobili Piazza di Milano

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Nel mondo di oggi, sempre più globalizzato e dinamico, assume particolare importanza conoscere le condizioni che sottostanno ai criteri normativi utilizzati per determinare lo status di residente fiscale, condizioni che peraltro variano da Paese a Paese e che, non di rado, possono condurre a situazioni di doppia residenza fiscale (o di doppia non residenza), in ipotesi di trasferimento in corso d’anno. È in tale contesto che volge la Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate del 18 gennaio, n. 73 del 2023 con la quale l’Amministrazione finanziaria italiana ha fornito gli opportuni chiarimenti in un caso di doppia residenza italo-svizzera. Tale intervento è di particolare interesse in quanto, dopo aver ripercorso i criteri di determinazione della residenza fiscale in Italia come da normativa interna, l’Agenzia delle Entrate precisa che le disposizioni convenzionali, che prevedono il criterio del “frazionamento del periodo d’imposta” (cd. “split year”), prevalgono sulla norma domestica, ivi compresa la presunzione di residenza in Italia per i soggetti trasferiti in Paesi rientranti nel D.M. del 4 maggio 1999, stabilita dall’art. 2-bis TUIR (come la Svizzera fino alla fine del 2023).