Tra dibattiti e contrasti radicati si è finalmente giunti all’epilogo della vicenda relativa all’art. 20 TUR
L’art. 20 TUR non è incompatibile né con la Costituzione né, tanto meno, con il diritto europeo

Avvocato,
Associate presso LMS Studio Legale,
PhD Candidate presso l'Università LUISS
Master in Corporate Tax Law presso l’Università Sapienza
L.M. in Giurisprudenza presso l’Università LUISS
Il presente contributo si propone l’obiettivo di esaminare le vicende relative all’art. 20 TUR a partire dal sorgere del dibattito fino ai recenti interventi del Legislatore. Il contributo tiene conto della posizione della prassi erariale e della giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata della previgente formulazione dell’art. 20 TUR e, nel contempo, affronta in maniera sistematica e critica la novella legislativa che ha investito tale norma, nonché i dubbi di legittimità costituzionale e di asserita incompatibilità con il diritto europeo.
- Premessa
- I problemi connessi alla previgente formulazione dell’art. 20 TUR
- La novella apportata tramite l’art. 1, comma 87, lett. a, L. n. 205/2017 e i chiarimenti forniti dall’art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018
- I dubbi di legittimità costituzionale relativi all’art. 20 TUR
- I dubbi di compatibilità dell’art. 20 TUR con il diritto europeo
- Conclusioni