L’appartamento spagnolo non è riservato agli studenti
La deduzione per figli agli studi non si applica se essi risiedono in un appartamento all’estero, che appartiene ai genitori stessi e che è usato con una certa frequenza da questi ultimi. Inoltre i figli vi sono domiciliati da anni

Avvocato,
Vicecancelliera presso la Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello del Canton Ticino, Lugano
Sentenze CDT n. 80.2021.193/217 del 27 maggio 2022 e TF n. 9C_640/2022 del 13 marzo 2023.
Il contribuente svolge un’attività professionale all’estero, ma è domiciliato nel Canton Ticino con la moglie, mentre i figli risiedono e studiano all’estero, dove il padre lavora. In queste circostanze, anche volendo ignorare il fatto che l’autorità fiscale non ha neppure provveduto a verificare se effettivamente i figli dipendano dal mantenimento dei genitori, è giustificata la decisione dell’autorità di tassazione di ammettere la deduzione per figli agli studi, limitatamente all’importo previsto per la categoria dei figli che rientrano giornalmente al domicilio. Non si può infatti ritenere che le spese di alloggio all’estero dei figli dipendano dal fatto che vi compiono i loro studi.
- La fattispecie
- La decisione dell’Ufficio di tassazione e la procedura di reclamo
- La procedura di ricorso alla CDT
- Il ricorso
- I presupposti per la deduzione
- I genitori provvedono al sostentamento dei figli?
- I presupposti per la deduzione massima sarebbero adempiuti?
- I genitori hanno sostenuto costi per l’alloggio dei figli fuori dalla famiglia?
- L’appartamento all’estero è un’abitazione secondaria della famiglia
- I figli hanno il domicilio all’estero fin da quando erano minorenni
- Il domicilio estero dei figli non dipende dagli studi
- Il confronto con il caso dei figli che studiano in un altro Cantone
- La procedura di ricorso al Tribunale federale
- Conclusione