La violazione degli obblighi delle autorità fiscali in caso di ripartizione fiscale è causa della prescrizione del diritto di tassare
Prescrizione e scoperta di elementi di prova successivi nei rapporti intercantonali

Professore SUPSI di diritto tributario
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 2C_263/2018 dell’11 febbraio 2019; A.B. e B.C. contro l’Autorità fiscale del Canton San Gallo.
Sono sconosciuti unicamente i fatti o gli elementi di prova che non erano già agli atti dell’autorità fiscale al momento dell’imposizione ordinaria e che sono venuti a sua conoscenza soltanto dopo l’effettuazione dell’imposizione ordinaria. Ricevendo un’informazione il 28 dicembre, ossia prima della scadenza del termine di prescrizione del diritto di tassare, l’autorità fiscale non può prevalersi di un fatto nuovo per avviare un’ulteriore procedura per ricupero d’imposta. Ricevendo dal Cantone del domicilio fiscale primario la ripartizione intercantonale soltanto il 28 dicembre, ma prima della scadenza del termine di prescrizione del diritto di tassare, il Cantone del domicilio fiscale secondario deve adottare misure particolari sia in materia di notificazione (ad es. via fax) sia al fine di interrompere la prescrizione, anche se il contribuente non ha adempiuto ai suoi obblighi di dichiarazione nel Cantone del domicilio fiscale secondario.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
- La controversia fiscale tra i coniugi e il Fisco sangallese
- Il ricorso al Tribunale federale
- L’istituto straordinario del ricupero d’imposta
- La comunicazione tra autorità fiscali cantonali in caso di assoggettamento fiscale in più Cantoni e gli obblighi del contribuente
- Le condizioni per l’avvio di una procedura di ricupero d’imposta
- L’avvenuta prescrizione del diritto di tassare
- Ricupero d’imposta vs. Prescrizione del diritto di tassare
- Nel caso di specie non vi sono fatti nuovi che ammettono un ricupero d’imposta
- Il Fisco sangallese avrebbe avuto ancora tempo per informare i coniugi e interrompere il termine di prescrizione del diritto di tassare
- Una violazione degli obblighi da parte dei coniugi nel Cantone del domicilio fiscale secondario non può determinare la novità dei fatti o dei mezzi di prova
- Conclusioni