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2023/6/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/La determinazione del valore locativo di un immobile sito in Italia
Roberto Zibelli (2023) La determinazione del valore locativo di un immobile sito in Italia. Novità fiscali (6) pp. 387-392 ISSN 2235-4573
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
06/2023

La determinazione del valore locativo di un immobile sito in Italia

Il diritto interno svizzero non impone un determinato metodo di calcolo del valore locativo. Tuttavia, a determinate condizioni, è possibile utilizzare il metodo forfettario quando il valore locativo estero non è documentato

Roberto Zibelli
Roberto Zibelli

Senior Corporate & Tax manager
Vice Director at VECO Advisory SA

Sentenza TF n. 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022; persone fisiche; proventi della sostanza immobiliare; calcolo del valore locativo di un immobile situato all’estero (LIFD; LAID; LIPP-GE).

L’art. 21 cpv. 2 LIFD prevede che il valore locativo sia determinato tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. Secondo tale disposizione, e sulla base della giurisprudenza in materia di imposta federale diretta, il valore locativo dev’essere valutato al valore di mercato (cfr. art. 16 cpv. 2, in fine LIFD) considerando le condizioni locali. L’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un determinato metodo di calcolo del valore locativo per cui un sistema basato su di una percentuale del valore fiscale dell’immobile non è di principio escluso. In linea di principio, il valore locativo è determinato secondo una procedura di valutazione individuale o sulla base di stime cantonali, ove esistenti. Secondo la giurisprudenza, l’applicazione del metodo forfettario è consentita se il valore locativo estero (i) non risulta da un documento ufficiale dell’Autorità fiscale del Paese in cui è situato l’immobile o (ii) non è sufficiente a soddisfare i requisiti legali in Svizzera.

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