La nuova imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili
I vitalizi torneranno ad essere interessanti?
M.A. HSG, Esperta fiscale dipl. fed.
Titolare LCA Tax Consulting SA, Locarno
*** Errata corrige: versione aggiornata dell'articolo al 01.06.2023 con rettifica della formula relativa al par. VI. Imposizione della restituzione in caso di decesso ***
Le rendite vitalizie vengono oggi tassate in ragione di una quota forfettaria del 40%. Considerati gli attuali tassi d’interesse, questa percentuale è troppo elevata e porta a una sovraimposizione sistematica. Con effetto 1° gennaio 2025 entrerà in vigore la Legge federale sull’imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili. Le nuove norme fiscali mirano a rendere flessibile la quota di reddito imponibile, adeguandola alle relative condizioni di investimento. La revisione LIFD e LAID prevede inoltre, per gli assicuratori, l’obbligo di rilasciare al contribuente attestazioni con maggiori informazioni rispetto a quanto non sia già previsto dalla legge vigente. Infine, le modifiche legislative ai fini dell’imposta preventiva precisano il momento in cui deve avvenire la notifica all’AFC da parte degli assicuratori per prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia.
- Introduzione
- Forme di rendita vitalizia e di previdenza simili ai sensi del CO e della LCA
- Trattamento fiscale dei premi
- Imposizione della prestazione di rendita
- Imposizione del riscatto
- Diritto vigente
- Riscatto di assicurazione di rendita vitalizia con carattere previdenziale prima del versamento della prima rendita
- Riscatto di assicurazione di rendita vitalizia senza carattere previdenziale prima del versamento della prima rendita
- Riscatto di assicurazione di rendita dopo il versamento della prima rendita
- Nuovo diritto
- Esempio
- Diritto vigente
- Imposizione della restituzione in caso di decesso
- Deducibilità della prestazione di rendita versata dal debitore privato
- Trattamento fiscale del valore di riscatto
- Note ulteriori
- Conclusione