La fuoriuscita della Svizzera dalla black list del 4 maggio 1999
Le conseguenze sotto il profilo fiscale italiano dell’eliminazione della Svizzera dalla black list del 4 maggio 1999 e l’attuale status della complessa normativa italiana con riferimento alle black list
Pierpaolo Angelucci
Dottore commercialista
Studio Facchini Rossi Scarioni, Milano
Avvocato, Associato di Scarioni Angelucci,
Studio tributario associato in Milano
Con l’entrata in vigore della L. n. 83/2023 e la successiva emanazione del D.M. del 20 luglio 2023, a partire dall’anno 2024, è stata prevista l’eliminazione della Svizzera dalla black list di cui al D.M. del 4 maggio 1999. Sotto il profilo fiscale italiano tale eliminazione comporta in primo luogo il venir meno dell’inversione dell’onere della prova relativa al trasferimento di residenza che fino ad oggi incombeva sui cittadini italiani che, dall’Italia, avessero trasferito la propria residenza in Svizzera. Il citato D.M. del 4 maggio 1999 viene, inoltre, richiamato da ulteriori disposizioni che inaspriscono gli effetti derivanti da un eventuale accertamento tributario o rendono più oneroso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997.