2023/N°5/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/I versamenti su un conto comune non costituiscono un contributo di mantenimento per i figli
Samuele Vorpe (2023) I versamenti su un conto comune non costituiscono un contributo di mantenimento per i figli. Novità fiscali (5) . pp. 348-352 ISSN 2235-4573

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

05/2023

I versamenti su un conto comune non costituiscono un contributo di mantenimento per i figli

Considerato che il ricorrente ha versato una somma su un conto comune e che non c’è stata un’indicazione che essa sia stata effettivamente utilizzata per il sostentamento dei figli, non è possibile riconoscerne la deducibilità

Samuele Vorpe
Samuele Vorpe

Professore SUPSI di diritto tributario
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano

Sentenza TF n. 2C_380/2020 del 19 novembre 2020; A. contro Amministrazione delle contribuzioni del Canton Ginevra.

I genitori hanno depositato presso l’autorità competente una convenzione che prevedeva l’autorità parentale congiunta sui figli. Essi si erano accordati, in particolare, sulla custodia, così come sulla partecipazione finanziaria e sul contributo al loro mantenimento. A. ha scritto all’Amministrazione delle contribuzioni del Canton Ginevra per informarla che aveva la custodia alternata sui propri figli, che il suo reddito era superiore a quello della madre dei bambini e che alimentava un conto comune destinato al mantenimento dei figli, sul quale venivano pure accreditati gli assegni familiari. L’Amministrazione delle contribuzioni ginevrina ha però tassato A. senza concedergli le deduzioni e le aliquote da esso richieste. L’Alta Corte, dopo aver spiegato in termini generali a quale genitore spetta, a dipendenza della situazione, la deduzione per gli alimenti, ha esaminato il caso concreto, dal quale risulta che A. e la sua ex compagna detengono l’autorità parentale congiunta sui loro due figli. Considerato che A. ha versato una somma su un conto comune e che non c’è stata un’indicazione che essa sia stata effettivamente utilizzata per il sostentamento dei figli, non è possibile riconoscerne la deducibilità. Il solo fatto che il versamento sia stato denominato quale “contributo per il mantenimento dei figli” non è, infatti, sufficiente per provare tale circostanza. Inoltre, A. non è stato in grado di dimostrare che la somma in questione sia stata versata per coprire le spese necessarie al mantenimento dei figli. Pertanto, si deve concludere che A., il cui reddito è superiore a quello della madre dei suoi figli, non può beneficiare né della tariffa per genitori né delle deduzioni generali e sociali legate ai figli. Per contro, egli ha diritto alla metà della deduzione sociale per ciascuno dei suoi due figli. Questa disposizione non è stata presa in considerazione dalla Corte di giustizia, che ha erroneamente negato qualsiasi diritto a tale deduzione.

Indice

  1. I. I fatti iniziali
  2. A. La convenzione di mantenimento e custodia dei figli
  3. B. A. chiede che il suo obbligo di mantenimento venga considerato ai fini fiscali attraverso la concessione di deduzioni e aliquote d’imposta ridotte
  4. C. Il Fisco nega la richiesta di A.
  5. D. A. contesta la decisione davanti al Fisco e alla Corte di giustizia
  6. II. Il ricorso al Tribunale federale
  7. A. Le richieste di A.
  8. B. La concessione delle deduzioni e la determinazione della tariffa ai fini dell’IFD
  9. 1. Le deduzioni per alimenti, per assicurazione malattia, spese malattia e infortunio e la cura dei figli da parte di terze persone
  10. 2. La deduzione sociale per figli
  11. 3. Le tariffe applicabili
  12. C. Lo scopo delle deduzioni sociali e delle tariffe
  13. D. Il ruolo degli alimenti per decidere quale genitore provvede al mantenimento dei figli (e quindi ha diritto alle deduzioni e alla tariffa per genitori)
  14. E. Le contestazioni di A. riguardano l’apprezzamento giuridico dell’autorità inferiore
  15. 1. Il versamento di A. su un conto comune con l’altro genitore non costituisce un alimento
  16. 2. Con il versamento su un conto comune, A. non contribuisce al mantenimento dei figli in misura maggiore rispetto alla madre
  17. 3. A. non può beneficiare né delle deduzioni né della tariffa per genitori non avendo prodotto le prove
  18. 4. A. ha però diritto alla metà della deduzione sociale per figli
  19. F. La concessione delle deduzioni e la determinazione della tariffa ai fini dell’ICC
  20. III. Conclusioni

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