Sentenza TF n. 2C_380/2020 del 19 novembre 2020; A. contro Amministrazione delle contribuzioni del Canton Ginevra.
I genitori hanno depositato presso l’autorità competente una convenzione che prevedeva l’autorità parentale congiunta sui figli. Essi si erano accordati, in particolare, sulla custodia, così come sulla partecipazione finanziaria e sul contributo al loro mantenimento. A. ha scritto all’Amministrazione delle contribuzioni del Canton Ginevra per informarla che aveva la custodia alternata sui propri figli, che il suo reddito era superiore a quello della madre dei bambini e che alimentava un conto comune destinato al mantenimento dei figli, sul quale venivano pure accreditati gli assegni familiari. L’Amministrazione delle contribuzioni ginevrina ha però tassato A. senza concedergli le deduzioni e le aliquote da esso richieste. L’Alta Corte, dopo aver spiegato in termini generali a quale genitore spetta, a dipendenza della situazione, la deduzione per gli alimenti, ha esaminato il caso concreto, dal quale risulta che A. e la sua ex compagna detengono l’autorità parentale congiunta sui loro due figli. Considerato che A. ha versato una somma su un conto comune e che non c’è stata un’indicazione che essa sia stata effettivamente utilizzata per il sostentamento dei figli, non è possibile riconoscerne la deducibilità. Il solo fatto che il versamento sia stato denominato quale “contributo per il mantenimento dei figli” non è, infatti, sufficiente per provare tale circostanza. Inoltre, A. non è stato in grado di dimostrare che la somma in questione sia stata versata per coprire le spese necessarie al mantenimento dei figli. Pertanto, si deve concludere che A., il cui reddito è superiore a quello della madre dei suoi figli, non può beneficiare né della tariffa per genitori né delle deduzioni generali e sociali legate ai figli. Per contro, egli ha diritto alla metà della deduzione sociale per ciascuno dei suoi due figli. Questa disposizione non è stata presa in considerazione dalla Corte di giustizia, che ha erroneamente negato qualsiasi diritto a tale deduzione.