Sentenza TF n. 2C_725/2021 del 25 gennaio 2022; A. contro Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino.
Il ricorrente non ha dichiarato le azioni di una società anonima, mentre l’autorità fiscale le ha aggiunte alla sua sostanza imponibile fondandosi sul fatto che, al momento della costituzione della stessa, egli ha sottoscritto tutte le azioni al portatore. Il Tribunale federale ha ribadito che l’apprezzamento delle prove alla base dell’implicito rifiuto di sentire i testi proposti non risulta arbitrario. Constatato che le persone – che erano state notificate dal ricorrente medesimo quali reali azionisti della società – erano tutte tenute a presentare una dichiarazione d’imposta, ma che nessuna vi ha proceduto, era del tutto sostenibile concludere che la prova chiara ed inequivocabile del rapporto fiduciario non era stata addotta. Il Tribunale federale ha pure rilevato che la sola audizione di testimoni mal si presta a provare, con la sicurezza e la precisione necessarie, l’esistenza di rapporti fiduciari come quello che è qui in discussione.