Cass. civ. Sez. Un., sentenza 2 febbraio 2022, n. 3182.
A fronte del contrasto giurisprudenziale in tema di presupposti per il sorgere dell’obbligo di cui all’art. 52 comma 3 D.P.R. n. 633/1972, le Sezioni Unite sono state adite per fare chiarezza sul punto. Gli Ermellini hanno sciolto i dubbi interpretativi sulla disposizione affermando che l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria all’apertura di pieghi sigillati, casseforti e mobili di genere prescritta in materia IVA dal citato art. 52 comma 3 (e necessaria anche in tema di impose dirette, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 33 D.P.R. n. 600/1973) non è necessaria qualora il contribuente presti il proprio consenso, anche in modo implicito, all’apertura. Peraltro non è necessario, ai fini della validità del consenso, che il contribuente venga preventivamente avvertito della possibilità di opporsi e della necessità, in tal caso, dell’autorizzazione giudiziaria.