Il Decreto federale del 16 dicembre 2022 concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese, su cui il Popolo svizzero si pronuncerà il prossimo 18 giugno 2023, introduce nella Costituzione federale una nuova disposizione (art. 129a, cd. norma costituzionale di base) e una norma transitoria. La prima attribuisce al Parlamento federale la competenza per poter adottare le basi legali per istituire l’imposta minima. La seconda si rivolge invece al Consiglio federale, cui delega l’adozione di un’ordinanza, che permetta di riscuotere l’imposta minima a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutta la durata della procedura legislativa. Oltre a rinviare a standard e modelli di prescrizioni internazionali, per definire il funzionamento dell’imposizione minima, l’art. 129a Cost. attribuisce al Legislatore federale la facoltà di derogare a diversi articoli della stessa Costituzione federale, per tutelare gli interessi dell’economia nazionale. In questo contesto, sorprende in particolar modo l’inclusione dell’art. 127 cpv. 2 Cost., che contiene veri e propri diritti costituzionali dei contribuenti, derivanti dal principio di uguaglianza.