2023/N°-1/Diritto tributario svizzero/Test di costituzionalità per l’imposta minima
Andrea Pedroli (2023) Test di costituzionalità per l’imposta minima. Novità fiscali (-1) . pp. 14-19 ISSN 2235-4573

Diritto tributario svizzero

05/2023

Test di costituzionalità per l’imposta minima

Nella norma costituzionale di base spicca l’autorizzazione, conferita al Parlamento federale, a derogare ai diritti fondamentali, che concretizzano nell’ambito fiscale il principio della parità di trattamento

Andrea Pedroli
Andrea Pedroli

Prof. Dr. iur.,
Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino

Il Decreto federale del 16 dicembre 2022 concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese, su cui il Popolo svizzero si pronuncerà il prossimo 18 giugno 2023, introduce nella Costituzione federale una nuova disposizione (art. 129a, cd. norma costituzionale di base) e una norma transitoria. La prima attribuisce al Parlamento federale la competenza per poter adottare le basi legali per istituire l’imposta minima. La seconda si rivolge invece al Consiglio federale, cui delega l’adozione di un’ordinanza, che permetta di riscuotere l’imposta minima a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutta la durata della procedura legislativa. Oltre a rinviare a standard e modelli di prescrizioni internazionali, per definire il funzionamento dell’imposizione minima, l’art. 129a Cost. attribuisce al Legislatore federale la facoltà di derogare a diversi articoli della stessa Costituzione federale, per tutelare gli interessi dell’economia nazionale. In questo contesto, sorprende in particolar modo l’inclusione dell’art. 127 cpv. 2 Cost., che contiene veri e propri diritti costituzionali dei contribuenti, derivanti dal principio di uguaglianza.

Indice

  1. I. Introduzione
  2. II. Un’imposta federale o cantonale?
  3. III. La norma costituzionale di base
  4. A. Il testo dell’art. 129a Cost.
  5. B. Un’imposta diretta per i “grandi gruppi di imprese”
  6. C. Sedes materiae
  7. D. I modelli di riferimento per il Legislatore
  8. E. Le deroghe ai principi costituzionali a tutela dell’economia nazionale
  9. IV. Il regime transitorio
  10. A. Un’ordinanza indipendente
  11. B. La durata del regime transitorio
  12. C. I dieci principi contenuti nella delega
  13. D. Altre indicazioni per l’elaborazione dell’ordinanza
  14. V. Una deroga generale a dei diritti fondamentali?
  15. A. L’imposta minima alla prova della parità di trattamento
  16. B. Una parità di trattamento senza frontiere…
  17. C. … ma anche dentro le frontiere
  18. D. Una restrizione generalizzata di diritti fondamentali?
  19. VI. Conclusione

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