Sentenze CDT n. 80.2021.193/217 del 27 maggio 2022 e TF n. 9C_640/2022 del 13 marzo 2023.
Il contribuente svolge un’attività professionale all’estero, ma è domiciliato nel Canton Ticino con la moglie, mentre i figli risiedono e studiano all’estero, dove il padre lavora. In queste circostanze, anche volendo ignorare il fatto che l’autorità fiscale non ha neppure provveduto a verificare se effettivamente i figli dipendano dal mantenimento dei genitori, è giustificata la decisione dell’autorità di tassazione di ammettere la deduzione per figli agli studi, limitatamente all’importo previsto per la categoria dei figli che rientrano giornalmente al domicilio. Non si può infatti ritenere che le spese di alloggio all’estero dei figli dipendano dal fatto che vi compiono i loro studi.