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Avvocato Tributarista in Parma, Genova & Milano
Cultore in Diritto Tributario – Università di Pavia
CGUE, causa C-334/20, Amper Metal, del 25 novembre 2021.
L’art. 168 lett. a Direttiva n. 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l’IVA assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca un’operazione soggetta all’IVA, ai sensi dell’art. 2 Direttiva n. 2006/112/CE, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’Amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo.