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Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Docente-ricercatore presso il Centro competenze tributarie della SUPSI
Sentenza TAF n. A-746/2021 del 14 aprile 2022.
Nella fattispecie in esame, la società ricorrente contesta la correzione della deduzione dell’imposta precedente da parte dell’AFC a seguito di un cambio d’utilizzazione dell’immobile. In particolare, nel corso del 2012 la ricorrente ha ristrutturato un immobile commerciale sostenendo costi pari a fr. 687’073, rappresentanti da spese di miglioria con carattere d’investimento, ai sensi della prassi dell’AFC. In correlazione a tale investimento, essa ha dedotto interamente nei propri rendiconti IVA per il periodo fiscale 2012 la relativa imposta precedente (8%) di fr. 54’966. Nel 2016, la ricorrente ha venduto l’immobile ad una cassa pensione, la quale non ha optato per l’imposizione (cambio d’utilizzo). Sebbene la cassa pensioni, a seguito della vendita, ha demolito l’immobile, per i giudici del TAF questo non significa, come contestato dalla ricorrente, che al momento del trasferimento della proprietà il valore residuo dello stabile era pari a zero, sicché in realtà sarebbe stato trasferito unicamente il terreno, il cui valore non è rilevante ai fini dell’IVA ex art. 24 cpv. 6 lett. c LIVA. In effetti, come rileva il TAF, sotto il profilo dell’IVA nel valutare se un immobile abbia o meno ancora un valore attuale non è il valore economico secondo le norme di diritto commerciale (rispettivamente la realtà economica) ad essere determinante, bensì il valore attuale ai sensi dell’IVA, che va calcolato tenuto conto delle regole chiare e precise dell’art. 31 cpv. 3 LIVA (in combinato disposto con gli artt. 69 cpv. 2 e 70 OIVA), che prevede che per calcolare il valore attuale, l’importo dell’imposta precedente è ridotto linearmente, per i beni immobili, di un ventesimo per ogni anno trascorso.