2022/N°8/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/La determinazione del valore residuo di un immobile ai fini IVA per stabilire la correzione dell’imposta precedente in caso di cambio d’utilizzo totale
Sacha Cattelan (2022) La determinazione del valore residuo di un immobile ai fini IVA per stabilire la correzione dell’imposta precedente in caso di cambio d’utilizzo totale. Novità fiscali (8) . pp. 449-455 ISSN 2235-4573

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

08/2022

La determinazione del valore residuo di un immobile ai fini IVA per stabilire la correzione dell’imposta precedente in caso di cambio d’utilizzo totale

Non è il valore economico di un immobile secondo le norme di diritto commerciale ad essere determinante, bensì il valore attuale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 LIVA

Sacha Cattelan
Sacha Cattelan

Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Docente-ricercatore presso il Centro competenze tributarie della SUPSI

Sentenza TAF n. A-746/2021 del 14 aprile 2022.
Nella fattispecie in esame, la società ricorrente contesta la correzione della deduzione dell’imposta precedente da parte dell’AFC a seguito di un cambio d’utilizzazione dell’immobile. In particolare, nel corso del 2012 la ricorrente ha ristrutturato un immobile commerciale sostenendo costi pari a fr. 687’073, rappresentanti da spese di miglioria con carattere d’investimento, ai sensi della prassi dell’AFC. In correlazione a tale investimento, essa ha dedotto interamente nei propri rendiconti IVA per il periodo fiscale 2012 la relativa imposta precedente (8%) di fr. 54’966. Nel 2016, la ricorrente ha venduto l’immobile ad una cassa pensione, la quale non ha optato per l’imposizione (cambio d’utilizzo). Sebbene la cassa pensioni, a seguito della vendita, ha demolito l’immobile, per i giudici del TAF questo non significa, come contestato dalla ricorrente, che al momento del trasferimento della proprietà il valore residuo dello stabile era pari a zero, sicché in realtà sarebbe stato trasferito unicamente il terreno, il cui valore non è rilevante ai fini dell’IVA ex art. 24 cpv. 6 lett. c LIVA. In effetti, come rileva il TAF, sotto il profilo dell’IVA nel valutare se un immobile abbia o meno ancora un valore attuale non è il valore economico secondo le norme di diritto commerciale (rispettivamente la realtà economica) ad essere determinante, bensì il valore attuale ai sensi dell’IVA, che va calcolato tenuto conto delle regole chiare e precise dell’art. 31 cpv. 3 LIVA (in combinato disposto con gli artt. 69 cpv. 2 e 70 OIVA), che prevede che per calcolare il valore attuale, l’importo dell’imposta precedente è ridotto linearmente, per i beni immobili, di un ventesimo per ogni anno trascorso.

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