Indice
- I. Introduzione
- II. Il quadro normativo
- III. Le aspettative degli organismi di vigilanza e della FINMA
- A. Il ricorso a banche depositarie estere
- B. Determinata struttura della clientela estera eterogenea o struttura della clientela focalizzata su una determinata regione estera
- 1. Caso A
- 2. Caso B
- C. La remunerazione di terzi (retrocessioni, ecc.)
- IV. Le sfide future
- V. Conclusioni
I. Introduzione
Il presente articolo non ha lo scopo di analizzare da un punto di vista giuridico la situazione autorizzativa dei gestori patrimoniali, ma di elencare le richieste e le aspettative dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) riguardo ai criteri organizzativi di un gestore patrimoniale al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione.
Si ricorda in merito l’importanza della categoria professionale dei gestori patrimoniali, che questa rappresenta un sesto degli attivi depositati in Svizzera e dal rilevamento FINMA richiesto giusta l’art. 74 cpv. 2 della Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1) circa 2’500 gestori hanno comunicato di volere presentare una richiesta di autorizzazione[1].