Indice
- I. La situazione di partenza
- II. La sentenza del Tribunale federale del 4 agosto 2022
- III. Le conseguenze per il Canton Grigioni: i tre possibili scenari
- IV. L’entrata in vigore della modifica legislativa
I. La situazione di partenza
Secondo l’ordinamento svizzero, il valore locativo proprio è assoggettato all’imposta sul reddito conformemente all’art. 21 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all’art. 7 cpv. 1 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).
Nei casi in cui il valore locativo della propria abitazione è molto elevato in rapporto al reddito in contanti, il pagamento delle imposte sul reddito può comportare problemi di liquidità in quanto mancano i mezzi in denaro. Per far fronte a questa situazione, nel 2006 il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ha inserito la possibilità di una riduzione del valore locativo della propria abitazione all’art. 22 cpv. 4 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG-GR; CSC 720.000). La concretizzazione di questa normativa è stata affidata al Governo. Quest’ultimo si è avvalso della norma sulla competenza e ha creato una clausola per i casi di rigore nell’art. 10 cpv. 1 delle Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG-GR; CSC 720.015). Secondo tale disposizione, in caso di una sostanza imponibile inferiore a fr. 600’000, il valore locativo proprio imponibile può ammontare al massimo al 30% delle entrate in contanti. Questa clausola per i casi di rigore interessa in prevalenza persone pensionate.
L’art. 22 LIG-GR ha attualmente il tenore seguente:
1 Sono imponibili i proventi derivanti da sostanza immobile e specialmente:
- le entrate da locazione, affitto, usufrutto o altra utilizzazione;
- il valore locativo di fabbricati o parti di fabbricati che il contribuente riserva per uso proprio in qualità di proprietario o usufruttuario;
- le entrate da contratti di diritto di superficie;
- le entrate dallo sfruttamento di forze idriche, ghiaia, sabbia e altre componenti del suolo.
2 Per valore locativo di fabbricati e di parti di fabbricati si intende l’importo che il proprietario o l’usufruttuario conseguirebbe in caso di locazione a terzi.
3 Per l’immobile abitato stabilmente al proprio domicilio viene calcolato il 70 per cento del valore locativo. Si deve tener conto di un’evidente sottoutilizzazione con una riduzione del valore locativo proprio. Il Governo disciplina i dettagli.
4 Per i casi di rigore il Governo può prevedere una riduzione del valore locativo proprio dell’abitazione principale.
L’art. 10 cpv. 1 DELIG-GR (“clausola per i casi di rigore”) ha attualmente il tenore seguente:
1 In caso di una sostanza imponibile inferiore a 600 000 franchi il valore locativo proprio imponibile può ammontare al massimo al 30 per cento delle entrate in contanti.
Durante la seduta del 1° giugno 2021, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha modificato l’art. 20 della Legge tributaria ticinese (LT-TI; RL 640.100), adottando una clausola per i casi di rigore nel nuovo capoverso 4.
L’art. 20 LT-TI ha il tenore seguente:
1 È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:
- i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
- il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
- i proventi da contratti di superficie;
- i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
2 Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60–70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
3 La riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza primaria.
4 In caso di una sostanza imponibile inferiore a 500 000 franchi e su richiesta del contribuente, il valore locativo imponibile può ammontare al massimo al 30 per cento delle entrate in contanti.
La disposizione dell’art. 20 cpv. 4 LT-TI è stata ampiamente ripresa dall’art. 22 cpv. 4 LIG-GR in unione con l’art. 10 cpv. 1 DELIG-GR.