2022/N°12/Diritto tributario italiano/I costi inerenti nelle società benefit
Nicole D’Amelio (2022) I costi inerenti nelle società benefit. Novità fiscali (12) . pp. 599-601 ISSN 2235-4573

Diritto tributario italiano

12/2022

I costi inerenti nelle società benefit

Si indaga sulla possibilità di dedurre i costi inerenti all’attività di beneficio comune che le società benefit sono tenute a perseguire

Nicole D’Amelio
Nicole D’Amelio

Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Le società benefit, oltre ad esercitare un’attività economica finalizzata a perseguire il lucro, devono perseguire il beneficio comune. Lo svolgimento di attività non profit potrebbe comportare la necessità di sostenere dei costi; pertanto, la domanda che ci si pone è se questi costi possano essere dedotti secondo il principio di inerenza.

Indice

  1. I. Introduzione
  2. II. Il principio d’inerenza
  3. III. Il principio di inerenza nelle società benefit
  4. A. L’inerenza dei costi legati all’attività non profit
  5. B. L’inerenza dei costi legati all’attività non profit in senso generico
  6. IV. I vantaggi collegati allo svolgimento di attività non profit
  7. V. La compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato
  8. VI. Conclusioni
I. Introduzione

Le società benefit, introdotte nel 2015[1], sono una forma di ibridazione tra profit e non profit; si tratta di un particolare tipo di società che deve perseguire una duplice finalità: quella lucrativa e quella di beneficio comune. Per beneficio comune si intende la riduzione o l’annullamento di esternalità negative, oppure la produzione di effetti positivi nei confronti di determinate categorie[2].

Nonostante dalla legge si evinca chiaramente il favor del legislatore nei confronti delle società benefit[3], esse non sono destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali[4]. Conseguentemente, il trattamento tributario di una società benefit sarà il medesimo di un qualsiasi altro tipo di società.

Essendo, dunque, sottoposte alla disciplina dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), la domanda che si è posta la dottrina in questi anni riguarda la deducibilità dei costi inerenti[5].

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