Indice
- I. Introduzione
- II. Il principio d’inerenza
- III. Il principio di inerenza nelle società benefit
- A. L’inerenza dei costi legati all’attività non profit
- B. L’inerenza dei costi legati all’attività non profit in senso generico
- IV. I vantaggi collegati allo svolgimento di attività non profit
- V. La compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato
- VI. Conclusioni
I. Introduzione
Le società benefit, introdotte nel 2015[1], sono una forma di ibridazione tra profit e non profit; si tratta di un particolare tipo di società che deve perseguire una duplice finalità: quella lucrativa e quella di beneficio comune. Per beneficio comune si intende la riduzione o l’annullamento di esternalità negative, oppure la produzione di effetti positivi nei confronti di determinate categorie[2].
Nonostante dalla legge si evinca chiaramente il favor del legislatore nei confronti delle società benefit[3], esse non sono destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali[4]. Conseguentemente, il trattamento tributario di una società benefit sarà il medesimo di un qualsiasi altro tipo di società.
Essendo, dunque, sottoposte alla disciplina dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), la domanda che si è posta la dottrina in questi anni riguarda la deducibilità dei costi inerenti[5].