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Introduzione

Anche il numero di agosto 2026 di NF offre un ampio ventaglio di contributi di notevole interesse.

Particolare rilievo assume il contributo di H. David Rosenbloom e Fadi Shaheen sulle disposizioni di fiscalità internazionale dell’One Big Beautiful Bill Act del 2025. Con un taglio al tempo stesso sintetico e rigoroso, gli Autori ricostruiscono il quadro di fondo della tassazione statunitense dei redditi esteri e illustrano le modifiche apportate dalla riforma. Quanto al diritto tributario italiano, Roberto Schiavolin torna sul regime dell’imposta sostitutiva per i neo-residenti, analizzandone criticamente disciplina, funzione e la più recente evoluzione, anche alla luce delle osservazioni della Corte dei conti. Per il diritto tributario svizzero, Matteo Gamboni analizza la Circolare AFC n. 32a in tema di rinunce a crediti nell’ambito dei risanamenti. Patrick Cuomo e Graziella Kähr commentano due decisioni del Tribunale federale, relative, rispettivamente, alla qualificazione contributiva dei cd. “dividendi asimmetrici” e al trasferimento di un immobile dalla sostanza commerciale a quella privata. In tema di IVA, Ralf Imstepf e Sabrina Leonardi esaminano la più recente giurisprudenza svizzera sul “diritto alla deduzione dell’imposta precedente”, con enfasi sulla delimitazione tra attività imprenditoriale e non imprenditoriale. Con riguardo alla giurisprudenza della Corte di giustizia, di particolare interesse è il commento di Antonio Marinello al caso Credit Suisse Securities (Europe) Ltd., sul rapporto tra la libera circolazione dei capitali e la disciplina del rimborso della ritenuta sui dividendi. Un numero ricco di spunti, che offre un quadro aggiornato di alcune tra le questioni oggi più discusse in materia tributaria.

Buona lettura!

Nicola Sartori


Nº8
agosto 2026

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Ultime news

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Diritto tributario svizzero

L’AFC ha avviato la procedura esecutiva nei confronti della contribuente dopo aver prorogato più volte il termine di pagamento. Dinnanzi al TAF la contribuente sostiene che l’AFC ha violato il suo diritto di essere sentita. Secondo il TAF, tuttavia, ciò non è avvenuto. In primo luogo, la contribuente aveva già avuto in precedenza la possibilità di esprimersi in modo esauriente sulla questione e, in secondo luogo, la decisione dopo reclamo era stata sufficientemente motivata. Il TAF non è entrato nel merito della questione relativa alla concessione di una facilitazione di pagamento per mancanza di competenza.

(sentenza TAF n. A-8330/2025 del 6 agosto 2026)

Nonostante una procura valida, l’autorità fiscale ha notificato la decisione di tassazione al domicilio privato della contribuente anziché al suo rappresentante. Pur ritenendo che la notifica fosse lacunosa, il Tribunale federale ha considerato tardivo il reclamo inoltrato dal rappresentante: secondo il principio della buona fede, al più tardi dopo aver ricevuto e pagato il conguaglio d’imposta, la contribuente avrebbe dovuto informarsi presso il proprio rappresentante o presso l’autorità di tassazione in merito alla relativa tassazione. Una restituzione del termine di reclamo non era fattibile in assenza di un qualsiasi caso previsto dalla legge.

(sentenza TF n. 9C_267/2026 del 30 luglio 2026)

La contribuente svolge un’attività di intermediazione ipotecaria e riceve dai partner finanziari delle commissioni commisurate al volume d’affari. L’AFC ha qualificato tale attività come prestazione di consulenza soggetta ad imposta, mentre il TAF l’ha considerata un’operazione di mediazione di crediti esclusa dall’imposta ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a LIVA. Il Tribunale federale ha confermato tale interpretazione: la contribuente è un’intermediaria priva di un proprio rapporto contrattuale, agisce in modo determinante per la conclusione del contratto e non ha alcun interesse proprio nel contenuto del contratto mediato, poiché la provvigione dipende dal volume del finanziamento e non dalle sue condizioni specifiche. Le prestazioni preparatorie, quali il profilo ipotecario e l’analisi di sostenibilità, costituiscono delle prestazioni accessorie e condividono il regime fiscale dell’intermediazione. Il ricorso dell’AFC è quindi stato respinto.

(sentenza TF n. 9C_698/20244 agosto 2026)

Controversa è la questione a sapere se una prestazione consistente nel trasferimento di titoli e nella compensazione di crediti costituisca una prestazione valutabile in denaro erogata nell’ambito di una liquidazione di fatto della società. Il liquidatore contesta inoltre di dover rispondere in solido per il credito relativo all’imposta preventiva connessa a tale prestazione. Il TAF giunge innanzitutto alla conclusione che si debba presumere l’esistenza di una prestazione valutabile in denaro. La società è stata di fatto liquidata e ciò è iniziato al più tardi con la cessione del patrimonio. il TAF ammette infine una responsabilità del liquidatore, che non può discolparsi e risponde quindi personalmente dell’imposta preventiva.

(sentenza TAF n. A-6887/2025 del 28 luglio 2026)

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha aggiornato la direttiva tecnica relativa allo Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (“SCC” o “CRS”) al fine di tenere conto dei nuovi obblighi di comunicazione derivanti dalla revisione del CRS, in vigore in Svizzera dal 1° gennaio 2026. La nuova versione precisa in particolare i requisiti tecnici relativi all’utilizzo dello schema XML CRS 3.0 dell’OCSE. Lo schema XML CRS 3.0 deve essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2027.

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